STATUTO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE in tempo
Art. 1 (Costituzione,
Denominazione, Durata)
E’ costituita con sede
in Roma, un’associazione culturale senza scopo di lucro denominata Associazione
Culturale in tempo. L’Associazione si
riserva la possibilità di costituire proprie sedi distaccate ovunque lo ritenga
necessario, anche all’estero, per il raggiungimento dei propri fini
statutari.
L'Associazione ha
durata illimitata nel tempo.
Art. 2 (Scopo)
L’Associazione
riunisce persone interessate all’ampliamento e alla diffusione della
riflessione e dello scambio intellettuale allo scopo di favorire il dibattito e
l’iniziativa all’interno del variegato mondo della cultura in Italia e
all’estero. È un’organizzazione democratica,
pacifista, multietnica, multiculturale, laica, animalista, ecologista,
antirazzista e non-violenta, autonoma e senza fine di lucro.
Art. 3 (Oggetto)
L’Associazione vuole promuovere un’indagine conoscitiva
sullo stato delle cose, sui mutamenti che investono la vita della società e i
processi mentali dei suoi individui.
A tal fine l’Associazione intende
operare per stimolare le potenzialità creative di intellettuali, artisti e
categorie sociali verso l’identificazione del
“nuovo senso”
che le stesse trasformazioni in atto propongono nel loro determinarsi
spaesante.
L’Associazione considera gli
attuali segnali della crisi come espressione di “mutazioni” irreversibili nel
complessivo modo di essere, più che come segnali di pura e momentanea patologia
sociale.
A tal scopo l’Associazione identifica
nella concreta esperienza del processo creativo e nelle diverse modalità con
cui esso si presenta nelle varie discipline, l’humus fondante e ispirativo del progetto di esplorazione
conoscitiva della natura dei grandi mutamenti in atto nella società. La scelta
prioritaria di questa Associazione è far sì che il punto di vista generato
dall’esperienza dei processi creativi
dell’arte, della cultura
e dalle loro
dinamiche di identificazione del
“senso”, guidi
un’ampia aggregazione di intellettuali e artisti nel segno del confronto tra
loro e con la società.
L’Associazione ha l’intento di
promuovere un forte e diffuso dibattito all’interno del mondo dell’arte, della
cultura, della politica, della società civile, rendendo occasione pubblica di
incontro il vivo confronto e conflitto delle idee, delle visioni del mondo e
delle percezioni della realtà.
Pertanto l’Associazione vuole porsi
come luogo e momento di elaborazione e proposta di un pensiero capace di
identificare una relazione di senso tra le esperienze che ora coesistono.
L’Associazione vuole essere opportunità di
riflessione non condizionata dai normali canali di comunicazione, che
antepongono il valore espositivo al valore reale.
Conseguentemente l’Associazione
potrà promuovere tutte le attività che riterrà idonee e necessarie al
raggiungimento dei suoi fini statutari. In particolare:
attività
culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
esposizioni, proiezioni, concerti, lezioni, corsi e laboratori didattici nonché
eventi teatrali e coreutici;
attività
editoriali: pubblicazione, in proprio o in collaborazione, di
libri, riviste, produzioni multimediali su supporti digitali, analogici e per
il web; di un annuario, di bollettini,
di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e di ricerche compiuti.
Art. 4 (Soci)
Il numero dei soci è
illimitato.
I
soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a) Soci
Fondatori: sono coloro che
intervengono nell’atto costitutivo;
b) Soci Nominati : sono coloro che, essendo Soci Ordinari, vengono nominati per cooptazione dai Soci
Fondatori, qualora le necessità dell’Associazione lo richiedessero, e previa
ratifica da parte dell’Assemblea
c) Soci
Ordinari: sono tutti coloro che si
riconoscono nei fini della Associazione e che sono disposti ad operare
attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
d) Soci
Sostenitori: sono
completamente equiparati ai soci ordinari; la sola distinzione è data dalla
quota associativa pari o superiore a cinque volte la quota dei soci ordinari;
e)
Soci Onorari:
sono quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o
che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si
ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverare fra i propri soci. I Soci
onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati
dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Possono
aderire all’associazione tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che condividono le finalità
del presente Statuto. Possono altresì essere soci Persone Giuridiche,
Associazioni ed Enti che siano in grado di concorrere all’oggetto associativo.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà
essere presentato da un altro socio e
produrre al Consiglio Direttivo domanda di ammissione scritta che dovrà
contenere, se trattasi di persona fisica:
a)
l'indicazione del nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale eventuale indirizzo e-mail e/o numero fax, ed
un breve curriculum vitae;
b)
la dichiarazione di conoscere ed accettare
integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli Organi sociali.
Se
trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nel
precedente punto b), la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a)
la ragione sociale o la denominazione,
la forma giuridica e la sede legale, l’eventuale indirizzo mail e/o numero fax
e l’indicazione delle attività già svolte;
b)
l’organo sociale che ha autorizzato la
domanda e la relativa deliberazione;
c)
la qualifica della persona che
sottoscrive la domanda.
Il
Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
coerenti con lo scopo associazionistico.
La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata,
a cura degli Amministratori, nella relativa sezione di appartenenza nel Libro
dei Soci.
L’ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta
del Consiglio Direttivo, successiva
ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria.
Il
Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora
la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha
proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea
dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non
accolte in occasione della successiva convocazione.
La qualifica di Socio
dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse
dall’Associazione.
La qualifica di Socio Nominato dà altresì diritto di
esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione
e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, oltre al diritto di
partecipare all’elezione degli Organi direttivi.
I soci sono tenuti:
-
all’osservanza dello Statuto, dei
Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
-
al pagamento della quota associativa.
I soci sono tenuti a versare
il contributo associativo annuale in base alla tipologia di adesione (Socio
Fondatore, Socio Ordinario, Socio Sostenitore) stabilito ogni anno da un
apposito regolamento associativo redatto dal Consiglio Direttivo. La quota
associativa in ogni caso non potrà mai essere restituita.
La qualifica di socio
si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.
Le dimissioni da socio
dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono operanti
con effetto immediato.
L’esclusione sarà
deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
-
che non ottemperi alle disposizioni del
presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate
dagli Organi dell’Associazione;
-
che si renda moroso nel versamento della
quota annuale;
-
che svolga attività contrarie agli
interessi e ai fini dell’Associazione;
-
che in qualunque modo arrechi danni
gravi, anche morali, all’Associazione, agli altri soci, ad eventuali altre
persone fisiche, giuridiche, Associazioni o Strutture con le quali
l’Associazione intrattiene rapporti;
-
che non partecipi reiteratamente alle
iniziative associative o, qualora vi sia
tenuto, diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta due
Assemblee consecutive dei soci.
L’esclusione
diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni prese in materia di
esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari in forma scritta.
Qualora il socio contestasse il provvedimento di esclusione, la sua domanda di
riammissione sarà rimessa, quale ultima istanza, all’Assemblea dei Soci.
Art. 5 (Rapporto
con l’associazionismo)
L’Associazione può stipulare con
Associazioni, Organizzazioni, Cooperative o Centri Culturali un patto
associativo che, sulla base di un programma culturale e di iniziative, impegni
reciprocamente gli associati.
L’Associazione stabilisce forme
particolari di rapporto e di accordo su programmi specifici ed obiettivi
circoscritti, da stabilirsi di volta in volta con Associazioni internazionali e
nazionali, Istituzioni culturali e scientifiche, Enti pubblici e privati,
Organizzazioni, Ambasciate, Istituti Culturali, gruppi di interesse, con il
movimento sindacale e cooperativo. Tale rapporto avviene nella reciproca
autonomia.
Art. 6 (Patrimonio Sociale)
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni che diverranno, a qualsiasi titolo, di proprietà dell’Associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali, dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 7 (Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’Associazione sono:
-
l’Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Presidente.
Art. 8 (Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è
il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’Associazione, al quale hanno diritto di partecipare i Soci Fondatori e i
Soci Nominati in regola con il pagamento delle quote sociali, ognuno dei quali
ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via
ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o su richiesta dal
Consiglio Direttivo o di almeno 2/3 degli aventi diritto.
In prima convocazione l’assemblea
ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto, e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione
la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione avviene
mediante avviso affisso presso la
Sede sociale o mediante e-mail e/o fax indirizzati agli aventi diritto almeno
quindici giorni prima dell’Assemblea ed indica
il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’Assemblea, sia in prima che
in seconda convocazione, con il relativo Ordine del giorno.
La presenza del Socio
in Assemblea sana qualsiasi irregolarità della comunicazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal
Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un
Presidente di Assemblea temporaneo. Il Segretario provvede a redigere i verbali
che devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.
L’approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all’ordine del
giorno della successiva Assemblea.
Art. 9 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria)
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
discute e delibera sugli indirizzi
generali dell’Associazione;
-
elegge il Consiglio Direttivo.
-
approva il bilancio preventivo e
consuntivo;
-
approva il Regolamento interno e gli
altri Regolamenti.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale
scioglimento dell’Associazione.
Art. 10 (Consiglio Direttivo)
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo che può essere composto da sette a
venti membri eletti all’atto della fondazione nella prima Assemblea costituente
dei Soci Fondatori per la durata di cinque anni, rieleggibile.
Il
Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente Onorario, un Presidente, un
Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. La carica di Presidente Onorario
è inamovibile, salvo dimissioni, e dà diritto al doppio voto in caso di
parità.
In
seguito il Consiglio Direttivo sarà nominato di quinquennio in quinquennio
dall’Assemblea dei Soci.
È
eleggibile il Socio Nominato per cooptazione da non meno di un anno.
In caso
di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione
provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea
annuale.
Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o
che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una
volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed
all’ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità il Presidente onorario esercita il diritto al doppio voto in caso di
assenza il doppio voto è esercitato da chi presiede. Il Consiglio è presieduto
dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal
più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 11 (Poteri del Consiglio)
Il
Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, senza limitazione.
Esso
procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la
retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione,
la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Per
il raggiungimento degli scopi propri dell’Associazione, il Consiglio Direttivo
potrà procedere alla nomina di uno o più
Comitati Scientifici.
Art. 12 (Rappresentanza)
Il
Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente
l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura la esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza può esercitare i
poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 13 (Scioglimento)
Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento
dell’Associazione per qualsiasi causa, il Patrimonio sociale verrà devoluto ad
associazioni di volontariato od ad altre associazioni senza fine di lucro e con
fini analoghi a quelli dell’Associazione o con fini di pubblica utilità.
Art. 14 (Bilancio Consuntivo e
Preventivo)
Gli
esercizi dell’Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio
preventivo ed un bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo
ed il bilancio consuntivo vanno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 Marzo successivo.
I bilanci devono
restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 15 (Rinvio)
Per quanto non previsto
dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.